
Parità di genere per una città al femminile.
Le politiche di parità di genere nascono dal tentativo di difendere la donna rispetto alla diffusa discriminazione maschile in ambito professionale, sociale e politico-culturale. Il fondamento delle politiche di pari opportunità è ravvisabile nella Costituzione italiana agli artt. 3, 37 e 51.
Art.3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 37 commi 1 e 2 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione […].
Art. 51 comma 1 Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
Si metteranno in atto quelle politiche e azioni positive rivolte specificamente a promuovere l’attuazione delle pari opportunità ovvero la rimozione degli ostacoli che si frappongono ad esse.
A tal fine, sono state varate le c.d. “Politiche di genere”, inerenti a quegli strumenti di legge finalizzati ad evitare o rimuovere ogni forma di discriminazione formale o sostanziale, diretta o indiretta nei confronti delle donne.
Punti di programma
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Rendere nuovamente operativa la Commissione Pari Opportunità;
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Parità di genere in Giunta Comunale;
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Istituzione del Premio “Ceglie Rosa”.